Statuto sociale
Art. 1
La Società "Canottieri Timavo" fondata il 20 settembre 1920 ha sede in Monfalcone in via della Agraria n° 52.
In data 06/06/2010 in ottemperanza a disposizioni di legge, la ragione sociale viene modificata in Società Canottieri Timavo - Associazione Sportiva Dilettantistica.
La Società è apolitica e senza fini di lucro.
La Società è affiliata alla Federazione Italiana di Canottaggio ed alla Federazione Italiana di Canoa e Kayak, con gli obblighi derivanti da dette affiliazioni.
Art. 2
La Società ha lo scopo di educare fisicamente e moralmente i Soci; di divulgare lo sport remiero e canoistico agli effetti ricreativi ed agonistici; di promuovere tutti gli sport ed in particolare quelli nautici tra i propri Soci; di tenere alte le tradizioni nautiche, di cementare i vincoli con le Associazioni consorelle nazionali e straniere e di promuovere e sviluppare l'attività didattica.
Art. 3
Il guidone sociale è bianco con una croce azzurra e le lettere "C" e "T" in oro intrecciato. La maglia sociale è bianca con una fascia orizzontale azzurra. Il distintivo sociale riproduce il guidone sociale.
Art. 4
Possono diventare Soci tutte le persone, di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità che abbiano l'età minima prevista dai Regolamenti Federali e che sappiano nuotare.
Art. 5
I Soci si distinguono in:
- ordinari
- allievi
- benemeriti
- Sono Soci Ordinari i soci maggiorenni
- Sono Soci Allievi i soci minorenni
- Sono Soci Benemeriti quelli proclamati dall'assemblea per meriti sportivi, dedizione, liberalità.
Art. 6
Tutti i Soci hanno il dovere ed il diritto di partecipare alla vita della società per il successo delle attività sportive e ricreative.
Art. 7
Tutti i Soci hanno il dovere di:
- conoscere ed osservare lo Statuto Sociale ed il Regolamento interno per quanto riguarda l'uso del materiale nautico e della Sede;
- pagare il canone sociale;
- avere cura del patrimonio sociale;
- segnalare a chi di competenza ogni eventuale danno fatto o rilevato alle imbarcazioni, agli armamenti ed alle attrezzature della Società;
- indossare la tenuta sociale durante le uscite;
- richiedere il permesso del Consiglio Direttivo per partecipare all'attività agonistica di altre Società.
Tutti i Soci hanno il diritto di:
- frequentare i locali della Sede Sociale, usare le imbarcazioni, gli armamenti e le attrezzature a norma del regolamento interno;
- partecipare alle Assemblee secondo le norme previste dal presente Statuto; esprimere pareri e formulare proposte da porre in votazione, purchè attinenti agli scopi del Sodalizio, votare ed essere eletti (in conformità a quanto previsto dagli art. 5 e 18);
- fregiarsi del distintivo sociale;
- essere messi a conoscenza dello Statuto e del Regolamento interno.
Art. 8
Le domande di iscrizione alla Società vengono compilate su appositi moduli, firmati dal richiedente e devono portare il consenso scritto del genitore o di chi ne fa le veci se il richiedente è minorenne; nonchè essere sottoscritte da due Soci ordinari presentatori e garanti della moralità dell'aspirante. Le domande rimarranno esposte per 15 giorni all'Albo Sociale. Le osservazioni dei Soci contro l'ammissione del nuovo Socio dovranno essere dirette per iscritto al Consiglio Direttivo, il cui giudizio sarà inappellabile. Il Consiglio Direttivo deciderà sull'accettazione della domanda di ammissione. La decisione verrà comunicata per iscritto al richiedente e, se sfavorevole, il Consiglio direttivo non sarà tenuto a motivarla. All'atto dell'iscrizione il nuovo Socio è tenuto a versare la relativa quota. La domanda vincola il richiedente per almeno un anno di associazione. L'impegno si intende rinnovato di anno in anno, salvo disdetta scritta da parte del recedente da presentare entro il 31 dicembre dell'anno in regola con il pagamento del canone.
Art. 9
L'appartenenza alla Società non si interrompe in caso di assenza per cause di lavoro e di servizio militare di leva e di richiamo. In tali casi, a sua richiesta scritta, il socio potrà essere esonerato dal pagamento dei canoni sociali.
Art. 10
La qualifica di Socio cessa:
- per dimissioni presentate dal Socio;
- per morosità, previa delibera del Consiglio Direttivo;
- radiazione a causa di una cattiva condotta pregiudizievole al buon nome della Società.
Art. 11
Le quote di iscrizione ed i canoni annuali vengono determinati dall'Assemblea Ordinaria con votazione palese ed a maggioranza semplice dei voti. Il canone è uguale per tutti i Soci, è anticipato e deve essere versato entro il primo trimestre. Speciali facilitazioni motivate, possono essere concesse dal Consiglio Direttivo.
Art. 12
La Società, con delibera del Consiglio Direttivo, può perseguire i Soci anche per via legale per eventuali indennizzi dei danni arrecati al patrimonio sociale.
Art. 13
La Società non è responsabile dei danni di qualsiasi natura che possono subire i Soci frequentando la Sede o esplicando l'attività remiera sia da diporto che agonistica. La Società non può essere ritenuta responsabile per i danni causati alle persone od alle cose di terzi da propri Soci durante lo svolgimento dell'attività sociale.
Art. 14
I provvedimenti disciplinari vengono decisi dal Consiglio Direttivo.
Contro tali provvedimenti che devono essere comunicati al Socio per iscritto, quest'ultimo, entro 15 giorni può presentare ricorso circostanziato a sua discolpa al Collegio dei Probiviri che decide inappellabilmente a semplice maggioranza.
Art. 15
I provvedimenti disciplinari che possono essere presi a carico dei Soci sono:
- l'ammonizione verbale;
- l'ammonizione scritta;
- la pena pecuniaria il cui ammontare verrà stabilito dal Consiglio Direttivo;
- la sospensione fino al massimo di un anno da ogni attività sociale;
- la espulsione per continuata cattiva condotta o per quanto previsto all'art. 10/c.
Le sanzioni di cui ai punti b) - c) - d) - e) saranno pubblicate sull'Albo Sociale dopo l'eventuale ricorso al Collegio dei Probiviri.
Art. 16
Le controversie tra Soci vengono decise dal Consiglio Direttivo. E' ammesso l'appello al Collegio dei Probiviri.
Art. 17
Il C.D. prima dell'ultimo trimestre del secondo anno di mandato (1/10-31/12), costituisce un Comitato Elettorale, composto da almeno tre Soci.
Il Comitato Elettorale nomina un suo Presidente e compila un elenco di soci candidati, ne vaglia i requisiti morali e la compatibilità con incarichi ricoperti in altre Associazioni ed organi.
I componenti il C.D., compreso il Presidente, non possono essere tesserati come dirigenti presso altre Società affiliate per la stessa Federazione Sportiva.
Art. 18
Sono Soci eleggibili i Soci Ordinari e Benemeriti con esclusione dei componenti il Comitato Elettorale.
Hanno diritto di voto i Soci Ordinari e Benemeriti.
Art. 19
La scheda deve essere una scheda aperta e predisposta sì da poter eleggere separatamente:
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri
Per l'elezione del Consiglio Direttivo ogni elettore potrà esprimere un massimo di 8 (otto) preferenze.
Il Comitato Elettorale nel formulare l'elenco dei Soci disposti a ricoprire le cariche sociali, terrà conto dei vari incarichi esistenti nell'ambito del Consiglio Direttivo, ferma restando la competenza del nuovo Consiglio Direttivo eletto nella distribuzione dei predetti incarichi.
Art. 20
L'anno sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre.
Art. 21
Le Assemblee possono essere ordinarie o straordinarie.
Art. 22
L'Assemblea Ordinaria deve essere tenuta almeno una volta all'anno, entro il trimestre successivo alla chiusura dell'anno sociale, per deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo nonchè sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
Art. 23
L'Assemblea Straordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo, oppure con richiesta scritta e motivata firmata da almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto.
Art. 24
L'avviso di convocazione sarà fatto pervenire ai Soci non meno di otto giorni prima della data fissata, indicando il luogo, l'ora e l'ordine del giorno. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i Soci Ordinari e Benemeriti in regola con i canoni sociali dell'anno precedente.
Art. 25
Competenze delle Assemblee
L'Assemblea Ordinaria delibera i seguenti argomenti:
- elezioni del Consiglio, Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- relazione morale;
- relazione tecnica;
- bilanci preventivi e consuntivi;
- fissazione dei canoni sociali;
- proclamazione dei Soci Benemeriti, distintisi per risultati sportivi, liberalità e dedizione alla Sociatà, da iscrivere all'Albo sociale;
- qualsiasi altro argomento non di ordinaria amministrazione inerente alla vita della Società.
L'Assemblea Straordinaria delibera sui seguenti argomenti:
- modifica dello Statuto Sociale;
- scioglimento della Società;
- altri argomenti di notevole gravità.
Art. 26
Le Assemblee sono validamente costituite:
- Quella Ordinaria, in prima convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, un'ora dopo, qualunque sia il numero dei Soci presenti e rappresentati aventi diritto al voto.
- Quella straordinaria, in prima convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione un'ora dopo con la presenza di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.
Nelle Assemblee Ordinarie elettive e Straordinarie sono ammesse le deleghe, corredate da fotocopia di un documento valido del delegante, ma ogni Socio intervenuto non può rappresentare più di altri due Soci.
Le deliberazioni delle Assemblee saranno valide:
- quelle dell'Assemblea Ordinaria con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Soci intervenuti anche per delega;
- quelle dell'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 dei Soci intervenuti anche per delega;
- in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente dell'Assemblea.
Art. 27
L'Assemblea viene aperta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un suo delegato il quale, dopo aver constatata la regolare costituzione, invita l'Assemblea a nominare un suo Presidente, il Segretario e, de del caso, tre scrutatori tra i Soci eleggibili.
Di ogni Assemblea si deve redigere il verbale che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, nonchè presa d'atto dal Presidente e dal segretario della società.
Art. 28
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea Ordinaria a scrutinio segreto. Rimane in carica due anni e comunque sino alla sua sostituzione. I membri del Consiglio sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri. Dopo la sua elezione si riunisce per eleggere nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente e le cariche sociali.
Art. 29
Il Presidente è il legale rappresentante della Società, può stare in giudizio ed è delegato dal Consiglio Direttivo ad effettuare atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fra i quali incassare le somme poste a disposizione della Società, e cioè: contributi governativi della regione e qualsiasi altro Ente, Società o privato; rilasciare ampie e liberatorie quietanze a discarico dell'Ente pagatore ed a delegare persone alla riscossione delle somme predette ed al rilascio delle relative quietanze. In caso di sua assenza verrà sostituito dal Vice Presidente ed in caso di una loro contemporanea assenza, dal Consigliere più anziano in carica.
Art. 30
Il Consiglio Direttivo cura gli interessi sociali e veglia sul buon andamento generale e finanziario della Società, secondo le norme dello Statuto e del Regolamento e pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea. Ha facoltà di decisione su tutti gli argomenti che non sono riservati esplicitamente dal presente Statuto alle assemblee e provvede all'amministrazione del patrimonio della società. Compila i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo resta responsabile per il suo operato sino all'approvazione dei rendiconti da parte dell'Assemblea Ordinaria. Approva il programma agonistico e nomina gli allenatori ed eventuali consulenti da scegliersi, eventualmente, al di fuori del Consiglio Direttivo stesso.
Il Consiglio Direttivo può indire referendum fra i Soci a carattere consultivo su qualsiasi argomento, anche per corrispondenza.
Art. 31
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente per iscritto o verbalmente.
Art. 32
Il Presidente dovrà convocare per iscritto il Consiglio Direttivo nel caso che ciò sia richiesto con domanda scritta e motivata, da almeno 1/3 dei Consiglieri in carica.
Art. 33
Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo delibera con voto di maggioranza semplice dei presenti; a parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
Art. 34
Se un membro del Consiglio Direttivo è dimissionario verrà sostituito dal primo Socio non eletto nella graduatoria delle ultime elezioni. I membri del Consiglio direttivo verranno ritenuti dimissionari e sostituiti quando risulteranno assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo stesso.
In caso di contemporanee dimissioni del Presidente e di altri 3 membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo stesso decade.
Art. 35
E' competenza del Consiglio direttivo la compilazione del Regolamento in vigore che dovrà essere esposto a permanenza all'Albo Sociale.
Art. 36
Le cariche del Consiglio Direttivo sono onorifiche e non prevedono alcun emolumento sotto qualsiasi forma né per altre attività in seno all'Associazione.
Art. 37
Il Direttore Sportivo sovraintende alla preparazione morale e tecnica degli atleti e cura le attività sportive sociali in accordo con i Capi Canottiera e gli allenatori. Provvede inoltre a mantenere in efficienza il materiale sportivo della società e ne è il consegnatario in uno con i Capi Canottiera.
Art. 38
Il Segretario organizzativo dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, cura la corrispondenza e provvede al normale andamento della Società.
Art. 39
Il Tesoriere - economo si incarica dell'esazione delle entrate e di effettuare i pagamenti. Tiene la contabilità, provvede alla conservazione dei fondi sociali ed è suo compito formulare proposte al Consiglio Direttivo per il buon andamento economico-finanziario della Società.
Art. 40
I Consiglieri Capi Canottiera in collaborazione con il Direttore Sportivo e gli allenatori curano il mantenimento del materiale della Società e le attività sportive, agonistiche e ricreative.
Art. 41
I Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea Ordinaria in numero di quattro, dei quali:
- due revisori effettivi
- due revisori supplenti
Rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. E' loro compito la vigilanza e l'ispezione ed il controllo sulla gestione finanziaria e sulla tenuta dei libri contabili della Società e devono esprimere il loro parere scritto per l'Assemblea sui bilanci consuntivi. Possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
Art. 42
E' composto da 5 membri e gli stessi sono rieleggibili.
E' eletto dall'Assemblea Ordinaria e dura in carica quattro anni.
Giudica in appello su ricorso degli interessati le decisioni disciplinari del Consiglio Direttivo. Giudica anche le eventuali controversie nelle quali siano coinvolti membri del Consiglio Direttivo stesso. Indice le elezioni in caso di decadenza del Consiglio Direttivo (art. 34).
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono valide se vengono assunte con la presenza di almeno 3 membri.
Art. 43
Il patrimonio sociale si compone:
- dei beni immobiliari (terreni e fabbricati) e mobili (imbarcazioni, attrezzature fisse e mobili, premi di regata, ecc.) della società;
- dalle disponibilità di cassa formate da denaro contante e da eventuali depositi bancari.
Art. 44
Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di tenere aggiornato l'inventario dei beni patrimoniali dell'Associazione.
I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette, ma devono essere utilizzate ai soli fini delle attività sportive.
Art. 45
La durata dell'Associazione è illimitata. Il suo eventuale scioglimento dovrà venire deliberato da una Assemblea Straordinaria.
E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio ai soli fini sportivi.
Art. 46
All'atto dello scioglimento della Società i membri del Consiglio Direttivo fungeranno da Amministratori del Fondo Comune, quale risulterà dal libro inventario al momento dello scioglimento.
Art. 47
L'Associazione "Società Canottieri Timavo - Monfalcone" è retta dal presente Statuto Sociale che annulla ogni precedente e che potrà venir modificato soltanto da una Assemblea Straordinaria.
Art. 48
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di Legge e lo Statuto della Federazione Italiana Canottaggio e della Federazione Italiana Canoa e Kayak e delle altre Federazioni Sportive alle quali la Società decida di affiliarsi.
Art. 49
L'Associazione Sportiva Dilettantistica Società Canottieri Timavo in quanto affiliata alla Federazione Italiana Canottaggio e alla Federazione Italiana Canoa Kayak osserva e farà osservare ai propri iscritti il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria di cui aglia Statuti federali.
Il Regolamento Interno costituisce norma costante della vita sociale. E' fatto obbligo a tutti i Soci di osservarlo e farlo osservare. L'inosservanza sarà perseguita come infrazione allo Statuto Sociale, con le modalità enunciate nell'art. 14 dello Statuto stesso.
Si suddivide nei seguenti settori:
- Settore generale
- Settore sede
- Settore sportivo
- Settore nautico mare e terra
1.1 ISCRIZIONE ALLA SOCIETà
Le modalità d'iscrizione alla Società devono essere conformi a quanto disposto dall'art. 7 dello Statuto Sociale.
1.2 Perdita della qualifica di Socio
Il Socio che cessa di appartenere alla Società, secondo le modalità previste dall'art. 10 dello Statuto Sociale, dalla data di cessazione perderà automaticamente tutti i diritti derivatigli dal titolo di Socio e conseguentemente anche il diritto di posto barca in mare e a terra. Entro quindici giorni dalla data di decorrenza il socio uscente è tenuto a ritirare dall'ambito della sede Sociale ogni e qualsiasi proprietà di sua pertinenza ivi depositata. Nessun addebito potrà essere mosso alla Società per danni od avarie dovute alla rimozione del materiale, attrezzature od imbarcazione di proprietà del Socio uscente. Parimenti nessun addebito potrà essere mosso alla Società per danni od avarie riscontrate su materiale, attrezzature od imbarcazione del Socio uscente, nel caso di mancato ritiro delle stesse dalla Sede Sociale.
1.3 Responsabilità
La Società Canottieri Timavo, come previsto dall'art. 12 dello Statuto Sociale, respinge ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni derivanti alle persone ed alle loro proprietà nell'esercizio delle attività sociali, di quella sportiva agonistica o diportistica, nonché di quella nautica.
1.4 CANONI SOCIALI
Le entrate della Società sono costituite dai canoni sociali suddivisi secondo le seguenti voci:
- Quota associativa
- Canone annuo
- Canone annuo ormeggio
- Canone annuo stazionamento a terra
- Canone per ormeggio temporaneo
- Stazionamento a terra temporaneo
- Ormeggio occasionale
Il Consiglio Direttivo può decidere sull'applicazione di quote integrative dei canoni a sostegno dell'attività sportiva; inoltre può concedere speciali facilitazioni, motivandole.
2.1 Uso della Sede Sociale e sue modalità
L'uso della sede Sociale è riservato solo ai Soci ed ai loro famigliari ed ospiti, nei limiti e con le norme stabilite nel presente Regolamento Interno. La conservazione dei locali, l'igiene ed il decoro di tutti gli ambienti sono affidati all'educazione ed al reciproco rispetto di tutti i Soci.
Tutti i soci e famigliari possono partecipare alla vita sociale ed alle manifestazioni o feste organizzate dalla Società Canottieri Timavo.
I Soci, ad eccezione dei Soci Allievi, hanno la facoltà di invitare nella Sede Sociale e nelle loro imbarcazioni persone di loro conoscenza, rimanendo garanti della condotta dei loro ospiti e responsabili della loro sicurezza nell'ambito della Sede Sociale.
Previa autorizzazione dei responsabili del settore sportivo, i Soci Allievi possono invitare nella Sede Sociale dei loro conoscenti coetanei che vogliano iniziare la pratica dello sport del canottaggio o della canoa.
I Soci potranno accedere ai locali adibiti a segreteria per il tempo occorrente al disbrigo delle necessarie pratiche amministrative o altre informazioni.
Durante la frequentazione della Sede Sociale, i Soci saranno responsabili dei danni causati alle strutture ed agli impianti sociali, nonché dei danni personali causati ad altri Soci. Nel caso di Soci Allievi tale responsabilità sarà assunta dai loro genitori o da chi ne fa le veci.
I Soci hanno il dovere di denunciare spontaneamente i danni da loro arrecati alle strutture o agli impianti sociali, dandone tempestiva comunicazione alla Segreteria. Ove tale danno non comporti violazioni del Codice Civile, il Socio sarà tenuto alla completa rifusione delle spese sostenute dalla Società per la loro riparazione, nella misura e nel modo stabilito dal Consiglio Direttivo. Nel caso di danno o danneggiamento delle strutture ed impianti sociali che configurino violazione delle norme statutarie (art. 9), il Consiglio Direttivo provvederà ad emettere provvedimento disciplinare a carico del Socio interessato.
La Società non risponde della sicurezza personale dei minori, dei Soci e dei danni alla persona derivanti ai medesimi durante la frequentazione della Sede Sociale e nell'esercizio delle attività sportive collegate alla loro permanenza nella stessa Sede.
La Società declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni o furti sostenuti da mezzi parcheggiati nel piazzale adibito a parcheggio autovetture e messo a disposizione dei soci. Si potranno introdurre animali domestici nel recinto sociale, ad eccezione del Bar Sociale, purché muniti di guinzaglio ed eventuale museruola, per non arrecare danno e disturbi ai Soci.
Lo spazio verde antistante la banchina potra' essere utilizzato dai Soci….
Riunioni o feste private (tra Soci) o personali (organizzate da Soci con invitati ospiti estranei alla Società) possono essere effettuate, previa autorizzazione da parte del Direttore Sede o, in sua vece, di altro membro del Consiglio Direttivo, che dovrà comunque riferire al Consiglio. Durante tali manifestazioni la responsabilità per eventuali danni a cose o persone è del richiedente.
Il Bar Sociale è dato in gestione, con contratto di comodato gratuito, ad un socio in regola con l'iscrizione al Pubblico Registro degli Esercizi Commerciali ed in possesso della partita I.V.A.
3.1 Attività sportiva
L'attività sportiva rappresenta lo scopo istituzionale della Società.
3.2 Uso delle attrezzature sportive
Il Direttore Sportivo, assieme agli allenatori, individua le attrezzature da riservare all'attività degli atleti e quelle a disposizione dei Soci. Gli allenatori sono responsabili delle attrezzature riservate agli atleti; il Direttore Sportivo ed il Direttore Sede sono responsabili della gestione delle attrezzature a disposizione dei Soci. I Soci, non atleti, possono utilizzare solamente le attrezzature a loro destinate; l'uso delle barche è autorizzato dal Direttore Sportivo o dal Direttore Sede, in base alle capacità del Socio.
3.3 Ospitalità
La Società Canottieri Timavo, nel limite delle proprie possibilità organizzative, strutturali ed economiche, dà ospitalità alle Società iscritte alle Federazioni di Canottaggio e Canoa-Kayak; collabora in ogni modo con tutte le Società, anche d'altre Federazioni, affiliate al C.O.N.I.
3.4 Modalità d'ospitalità
Le Societa' sportive che chiedono ospitalità alla Timavo devono ottemperare alle seguenti regole:
- richiedere per tempo l'ospitalità, tramite lettera o fax, specificando la durata ed il numero di atleti che devono venire ospitati; il Direttore Sede ed il Direttore Sportivo, nonché gli allenatori devono essere a conoscenza della richiesta;
- gli atleti devono essere sempre accompagnati da un responsabile;
- gli atleti ed i loro accompagnatori potranno accedere alla Societa' solamente dopo aver ottenuto la suddetta autorizzazione, rilasciata per lettera o fax dal Segretario;
- la Società ospitata potrà accedere alla Timavo solamente nelle ore autorizzate;
- la Società ospitata dovrà rilasciare una dichiarazione che solleva da ogni responsabilità, per eventuali danni a cose o persone, la Canottieri Timavo;
- La mancata osservazione di tali disposizioni comporterà la revoca dell'ospitalità.
4.1 ASSEGNAZIONE CAUZIONE
I Soci assegnatari di posto barca a mare, al momento dell'assegnazione, sono tenuti a versare un deposito cauzionale. La cauzione è proporzionale alla larghezza della banchina assegnata; il relativo ammontare è determinato dal C.D. sulla base del costo ultimo di realizzazione dell'ormeggio.
In caso di rinuncia, l'importo versato sarà sempre a disposizione del Socio e a lui restituito dalla SOCIETA' CANOTIERI TIMAVO A.S.D. (di seguito indicata sempre come S.C.T.) al momento dell'assegnazione del posto a un socio subentrante.
L'area degli ormeggi e dei posti a terra è gestita dalla S.C.T. in regime di concessione demaniale e in parte, con il vincolo di costruzione precaria.
In caso di revoca della concessione da parte degli organi preposti o di dismissione dell'intera concessione demaniale deliberata dalla S.C.T. stessa, il titolare del posto barca, per la parte che gli compete, deve concorrere alle eventuali spese per la demolizione delle opere.
4.2 DOMANDA
Le domanda per l'assegnazione del posto barca a mare devono essere presentate per iscritto su apposito modulo presente in Segreteria, al Consiglio Direttivo. Bisogna indicare la tipologia dell'imbarcazione (motore o vela), le dimensioni e la larghezza di banchina della quale si vuole diventare assegnatari, sarà quella alla quale si farà riferimento per l'assegnazione.
La S,C,T, potrà proporre una misura di banchina inferiore o superiore a quella richiesta, ed il socio potrà accettare o meno, mantenendo comunque in caso di rinuncia il suo posto in graduatoria.
Se la misura offerta sarà quella richiesta al momento della domanda, se sarà rifiutata si perde il diritto di graduatoria e la domanda dovrà essere ripresentata.
Il posto barca è assegnato ai soci con delibera del Consiglio Direttivo, in base alla data di presentazione della domanda. A parità di data sarà tenuta in considerazione l'anzianità di socio. Apposita graduatoria sarà consultabile presso la segreteria della sede Sociale.
4.3 Pagamento canoni e penalità
Con inizio dell'assegnazione del posto barca, il socio assegnatario sarà tenuto al versamento di quanto dovuto, in base al presente Regolamento, indipendentemente dall'utilizzo immediato del posto stesso.
Il canone annuo è stabilito sulla base dell'ampiezza della banchina assegnata, calcolandone la larghezza in centimetri e moltiplicando questi per un importo fissato dal Consiglio Direttivo. Gli importi dovuti dai Soci per i canoni annuali, sono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo e dovranno essere versati entro il 31 marzo di ogni anno. Per i ritardatari fino al 31 maggio sarà applicata una penalità con maggiorazione del 20% (venti percento). Dal mese di giugno il Socio sarà considerato moroso e richiamato al pagamento di quanto dovuto con Raccomandata A.R. entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della stessa.
Trascorso inutilmente anche quest'ultimo termine lo scafo sarà rimosso dall'ormeggio a cura e spese del proprietario o a cura della S.C.T. perdurando l'inerzia del Socio. Ogni spesa che si ritenesse necessaria od utile per l'applicazione delle presenti disposizioni sarà posta a carico del Socio moroso.
Le spese sostenute dalla S.C.T., per solleciti o per ogni altro onere, saranno addebitate al Socio. I Soci accettando il posto barca, autorizzano il Consiglio Direttivo a ricorrere alle vie legali, con l'utilizzo dei provvedimenti ingiuntivi, in caso di loro morosità o inadempimento. E' fatto obbligo all'assegnatario del posto barca, di presentare al momento dell'occupazione dello stesso. documenti pubblici o autocertificazione che dimostrino la proprietà dell'imbarcazione e relativi documenti di copertura assicurativa.
4.4 UTILIZZO DELLE IMBARCAZIONI
Il natante ormeggiato deve essere inequivocabilmente d'esclusiva proprietà del Socio Titolare del posto barca e d'uso riservato allo stesso ed ai componenti il nucleo familiare, in assenza del Titolare, purché Soci e maggiorenni.
Venendo a mancare le condizioni cui sopra, il Socio perde ogni diritto al posto barca e qualora sia dimostrata la cattiva fede, può essere espulso dalla S.C.T.
4.5 CAMBIO IMBARCAZIONE
Il Socio, che acquista una imbarcazione ormeggiata nella Sede non ha alcun diritto al posto barca del cedente, essendo l'assegnazione dell'ormeggio personale ed a carattere soggettivo. Il posto eventualmente vacante ritorna a disposizione della S.C.T. che provvederà ad una nuova assegnazione.
Il socio che intende effettuare il cambio dell'imbarcazione, per la quale è stata concessa l'autorizzazione, deve rivolgere richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Se il cambio comporta un aumento della larghezza di banchina, rispetto all'originaria concessa, il Socio, senza perdere i diritti già acquisiti, entrerà nella graduatoria delle nuove assegnazioni. Solo dopo aver ottenuto l'allargamento del posto barca potrà ormeggiare la nuova imbarcazione.
4.6 RINUNCIA AL POSTO BARCA
Il Socio che intende lasciare libero il posto barca deve darne comunicazione al Consiglio Direttivo almeno un mese prima della scadenza dell'anno sociale. Il canone sociale è dovuto comunque per la durata dell'intero anno. Entro 15 (quindici) giorni dalla data di rinuncia al posto barca, il Socio uscente è tenuto a ritirare l'imbarcazione e gli oggetti di sua proprietà depositati nell'ambito della Sede Sociale.
4.7 DECESSO DEL TITOLARE DEL POSTO BARCA
In caso dei decesso, il coniuge superstite ha diritto al posto barca subordinatamente alla sua iscrizione a socio. Qualora il coniuge rinunci, ne ha diritto uno solo degli eventuali figli, se Socio.
4.8 DOVERI DEL TITOLARE DEL POSTO BARCA
Il Socio, proprietario d'imbarcazione, ha i seguenti doveri:
- comunicare tempestivamente alla S.C.T. qualsiasi cambiamento d'indirizzo, nonché la vendita dell'imbarcazione o l'acquisto di altra e l'eventuale disponibilità temporanea del suo ormeggio del quale la S.C.T. potrà usufruire;
- avvisare in caso di assenza superiore alle 72 (settantadue) ore;
- munire la propria imbarcazione d'adeguati ormeggi e parabordi e curare diligentemente la sua manutenzione in modo che essa corrisponda sempre ai requisiti di sicurezza e decoro;
- denunciare spontaneamente e rifondere qualsiasi danno arrecato alla S.C.T. o ad altri Soci per fatto proprio o delle persone per le quali è tenuto a rispondere.
4.9 INDIVIDUAZIONE DEL POSTO BARCA
L'incarico di individuare il posto di ormeggio di ciascuna imbarcazione compete al Consiglio Direttivo, sentito il Direttore mare. E' facoltà del Consiglio Direttivo di cambiare in qualsiasi momento il posto d'ormeggio delle imbarcazioni per motivi d'ordine e/o sicurezza.
4.10 CAMBIO POSTO
Il cambio di posto barca tra soci deve essere autorizzato dal C.D. previa richiesta scritta congiunta di entrambi i soci. Il C.D. decide sentito il parere del direttore mare.
4.11 DIVIETI
E' assolutamente vietato il passaggio sulle imbarcazioni altrui per raggiungere la propria o trasbordare sulle stesse attrezzi o altri materiali.
In caso di necessità il Direttore mare ha la facoltà di disporre che un'imbarcazione sia assicurata agli ormeggi d'altra imbarcazione.
Nessuna imbarcazione potrà entrare o permanere nello specchio d'acqua sociale o entro i recinti dell' A.C.T. senza il consenso del Direttore mare. Non sono ammesse nello specchio d'acqua Sociale imbarcazioni usate per altri scopi che non siano sportivi o da diporto.
4.12 LUNGHEZA AMMISSIBILE
Nessuna imbarcazione potrà superare in lunghezza i limiti dello specchio acqueo in concessione.
4.13 ALAGGIO A TERRA
Il Socio che intende sistemare l'imbarcazione a terra per lavori o temporaneo deposito, deve chiedere l'autorizzazione al Direttore mare che, in relazione alle altre richieste ed alle necessità generali della S.C.T., stabilirà il luogo ed il periodo di permanenza.
Dopo la rimozione dell'imbarcazione stessa, è fatto obbligo al proprietario della pulizia e sgombero dell'invasatura o altro materiale.
4.14 ASSICURAZIONI
Il Socio, che intende sistemare la propria unità da diporto a terra, dovrà obbligatoriamente richiedere alla propria Compagnia d'Assicurazione l'estensione della polizza di Responsabilità Civile (nel caso in cui non sia già prevista) ai danni che possono verificarsi in conseguenza:
- delle operazioni d'alaggio, varo e trasporto dell'unità a terra;
- della giacenza a terra dell'unità da diporto.
I massimali previsti non potranno essere inferiori a €. 500.000,00 (cinquecentomila/00) sia per danni a persone sia a cose.
Il Socio dovrà depositare copia della polizza presso la Segreteria della S.C.T.
4.15 POSTI BARCA A TERRA
Parte dell'area demaniale in concessione alla S.C.T. è destinata allo stazionamento a terra di piccole imbarcazioni disposte su carrelli mobili; tali imbarcazioni sono disposte lungo il perimetro della sede sociale, identificate da una numerazione progressiva.
4.16 RICHIESTA POSTO BARCA A TERRA
Il Socio che intende richiedere il posto barca a terra deve inoltrare la richiesta al Consiglio Direttivo, su apposito modulo presente in segreteria; il Direttore mare, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, decide in base alle disponibilità dove posizionare l'imbarcazione, identificandola con un numero.
4.17 CANONI
Con inizio dall'assegnazione del posto barca, il Socio assegnatario sarà tenuto al versamento di quanto dovuto, in base al presente Regolamento, indipendentemente dall'utilizzo immediato del posto stesso.
Il canone è annuo e stabilito dal Consiglio Direttivo. Gli importi dovuti dai Soci per i canoni annuali dovranno essere versati come indicato nel punto 3.
4.18 DOVERI
I Soci assegnatari di posto barca a terra hanno l'obbligo di tenere perfettamente funzionante il carrello porta imbarcazione, di avere un telo decoroso copri imbarcazione, di mantenere pulito il posto assegnato.
E' loro compito provvedere alla manutenzione dell'imbarcazione.
4.19 RESPONSABILITà
La S.C.T. non è responsabile, in nessun caso, dei danni che potrebbero subire le imbarcazioni all'interno della Società, come pure è esente da ogni responsabilità per il deposito e custodia delle medesime. Nessuna responsabilità inoltre incombe alla S.C.T. per quanto concerne il furto, il danneggiamento, lo smarrimento o lo scambio d'oggetti o indumenti sulle imbarcazioni.
L'alaggio delle imbarcazioni dalla banchina della S.C.T. è effettuato dai Soci, dai loro parenti ed ospiti, a loro rischio e pericolo; nessuna responsabilità potrà essere imputata alla A.C.T. per eventuali danni riportati da persone o cose durante le manovre d'alaggio.
Il Direttore Sportivo è il responsabile dell'attività sportiva della Società; suo compito è di coordinare l'attività degli allenatori e di programmare assieme a loro gli allenamenti e le competizioni di canoa e canottaggio.
Assieme al Direttore sede ed al Direttore Mare è responsabile delle attrezzature sportive della Società e ne cura la manutenzione.
Provvede alle iscrizioni delle regate; segnala alla segreteria gli atleti da tesserare; prenota le visite mediche per l'idoneità agonistica degli atleti. Rappresenta il tramite tra il Consiglio Direttivo e gli allenatori di canottaggio e canoa.
Il Consiglio Direttivo nomina gli allenatori come previsto dall'art. 40 dello Statuto. Qualora il settore giovanile raggiunga dimensioni tali da giustificare un secondo allenatore, il Consiglio Direttivo potrà procedere alla designazione di tale allenatore, che diventerà referente per il settore giovanile al Direttore Sportivo. Gli allenatori che sono eletti nel Consiglio Direttivo decadono dal loro incarico, per incompatibilità.
Il Consiglio Direttivo ad ogni inizio d'anno, sulla base del bilancio di previsione, individua la somma da destinarsi al settore agonistico, indicando la quota da destinarsi agli acquisti di beni e quella da destinarsi alle trasferte, ferme restando le spese fisse di gestione (assicurazioni, allenatori, carburante, materiale di consumo, ecc.). Sulla base di tale disponibilità il Direttore Sportivo, assieme agli allenatori, presenta al Consiglio Direttivo un programma nel quale sono individuati:
- obiettivi della stagione agonistica;
- numero e tipologia delle gare a cui partecipare;
- numero degli atleti per gara;
- mezzi necessari.
Il Consiglio Direttivo successivamente decide sul programma agonistico avvallandolo totalmente o in parte; gli allenatori sono tenuti ad accettare in modo incondizionato quanto deciso dal Consiglio Direttivo.
Gli allenatori, nel caso d'elevato numero d'atleti, possono avvalersi di collaboratori, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, fermo restando che l'allenatore e' responsabile in toto dei risultati dell'andamento dell'attività agonistica. Ne consegue che tra allenatore e collaboratore vi deve essere la piu' stretta intesa e la massima condivisione dei compiti. E' fatto obbligo, all'inizio della preparazione invernale, che l'allenatore prepari un documento nel quale siano indicati:
- Cognome e Nome dell'atleta e categoria d'appartenenza;
- Obiettivi dell'anno per il singolo atleta;
- Calendario degli allenamenti;
- Tipologia degli allenamenti;
- Attribuzione delle categorie al collaboratore.
Tale documento deve venire sottoscritto dal Direttore Sportivo, che lo presenta al Consiglio Direttivo per le valutazioni di merito. Il Consiglio si riserva di chiedere eventuali chiarimenti su tutti i punti del documento. Per le categorie giovanili e' fatto espresso divieto all'uso dei pesi negli allenamenti; una seduta d'allenamento, durante la preparazione invernale, sarà dedicata completamente al gioco (pallacanestro, pallavolo, atletica, calcetto, ecc.). La preparazione invernale delle categorie giovanili è effettuata congiuntamente tra canottaggio e canoa.
Lo stile di voga o di pagaia deve essere unico ed in line con i dettami tecnici della Federazione d'appartenenza. A tale scopo gli allenatori sono tenuti a definire almeno una volta al mese una seduta di allenamento tra gli atleti di tutte le categorie, per unificare la tecnica, a tali sedute presenzierà il Direttore Sportivo.
Di tali sedute verrà tenuto informato il Presidente, che potrà eventualmente presenziare e chiedere chiarimenti od informazioni sulla squadra, sui risultati e relazioni interpersonali. Lo stile di voga o di pagaia sarà dettato dall'allenatore delle categorie superiori, sulla base delle indicazioni del Direttore Tecnico delle squadre nazionali, ed a questo si dovranno adeguare gli allenatori delle giovanili ed i collaboratori.
Per ovvie esigenze di chiarezza nei rapporti atleta-allenatore, gli atleti (e conseguentemente i loro genitori) fanno riferimento unicamente al loro allenatore, al Direttore Sportivo ed eventualmente, se necessario, alle altre cariche del Consiglio Direttivo.
Gli allenatori, assieme al Direttore Sportivo, sono responsabili delle attrezzature sportive a loro affidate, del loro buon uso e della manutenzione. Le attrezzature sportive della Società sono individuate nelle imbarcazioni da gara ed allenamento, nei barchini d'assistenza e nei motori di questi, nelle macchine da palestra, nel furgone e nel carrello porta-imbarcazioni. Eventuali danni o guasti vanno immediatamente segnalati al Direttore Sportivo che, assieme al Capocanottiera, provvederà alle eventuali riparazioni.
